Guida alle agevolazioni fiscali per gli inquilini
Ci capita spesso che i clienti che conducono in locazione un immobile abitativo ci domandino se è possibile portare in detrazione una parte della spesa per i canoni di locazione. Con il presente articolo cercheremo di fare un riassunto delle agevolazioni fiscali spettanti al conduttore, persona fisica, di un immobile abitativo, in funzione del suo reddito complessivo e della tipologia del contratto di locazione, facendo riferimento agli articoli 15 e 16 del TUIR.
- Gli studenti universitari fuori sede possono portare in detrazione dall’imposta lorda il 19% del canone di locazione fino ad un massimo di 2633 euro annui, a condizione che l’università di iscrizione sia ubicata in un comune che dista dal comune di residenza almeno 100 km e si trovi comunque in una provincia diversa, e che l’immobile oggetto della locazione si trovi nello stesso comune dell’università o nei comuni limitrofi. Lo stesso trattamento è riservato agli studenti iscritti presso un’università estera ubicata in uno Stato della Comunità Europea.
- Ai lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro, conduttori di un immobile adibito ad abitazione principale dove hanno trasferito la propria residenza, ubicato a non meno di 100 km dal precedente comune di residenza e comunque in una regione diversa, spetta, per i primi tre anni, una detrazione complessivamente pari ad euro 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 495,80 se il reddito complessivo rientra nella fascia € 15493,71 – € 30987,41.
- Ai conduttori degli immobili adibiti ad abitazione principale, con contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge 431 del 1998, spetta una detrazione complessivamente pari ad euro 300, se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 150 se il reddito complessivo rientra nella fascia € 15493,71 –  € 30987,41.
- Ai conduttori degli immobili adibiti ad abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 e del comma 1 dell’articolo 4 della legge 431 del 1998, spetta una detrazione complessivamente pari ad euro 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 247,90 se il reddito complessivo rientra nella fascia € 15493,71 – € 30987,41.
Nota:  Le detrazioni sopradescritte non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto di optare per quella a lui più favorevole.